Art. 3.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 541 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Nelle pubblicazioni a stampa, nelle trasmissioni radio-televisive e nei messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, compresi quelli diffusi per via informatica, è vietato menzionare la denominazione di un medicinale per uso umano in un contesto che possa favorire un uso non corretto dello stesso medicinale. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti della pubblicità sui medicinali per uso umano presso il pubblico».